Programma per la trasparenza e l’integrità

Contenuti – riferimento al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Art.10. c.8, lett.a

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza.

Il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Accesso civico

Pubblicazione ai sensi dell’Art. 5, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 33/2013

Responsabile della Trasparenza: Dott. Mirko Maronati

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Diversamente da quest’ultimo, infatti, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto (scaricabile cliccando qui) allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità e presentata:

  • tramite posta elettronica: europacst@legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Euro.PA Service srl c.a. Responsabile della Trasparenza, via L. Bissolati, 24 – 20025 Legnano (MI)
  • direttamente presso gli Uffici in Via L. Bissolati, 24 a Legnano, che provvederà tempestivamente a trasmettere la richiesta al Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico è:
MIRKO MARONATI C/O EURO.PA SERVICE SRL
via L. Bissolati, 24 – 20025 Legnano
Tel. 0331 1707502
casella di posta elettronica: rpct@europa-service.it
casella di posta certificata: europacst@legalmail.it (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata).

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza, tramite apposito modulo, a EURO.PA SERVICE SRL:
(Presidente) Sig. Monolo Luca
Tel. 0331 1707500
casella di posta elettronica: presidenza@europa-service.it
casella di posta certificata: europacst@legalmail.it (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata).

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come si esercita:

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello ACG (scaricabile cliccando qui), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato al sig. Mirko Maronati per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-Pec), per posta ordinaria o consegnato a mano.

Le Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.
Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016

I file sono in formato Excel (.xlsx)

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2019

Registro Accesso Atti Primo Semestre 2020

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2020

Registro Accesso Atti Primo Semestre 2021

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2021

Registro Accesso Atti Primo Semestre 2022

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2022

Registro Accesso Atti Primo Semestre 2023

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2023

Registro Accesso Atti Primo Semestre 2024

Registro Accesso Atti Secondo Semestre 2024

(Ultimo aggiornamento 25/06/2024)

Prevenzione della corruzione

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231).

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Daniela Gianazza (data incarico 01/08/2019). Email: rpct@europa-service.it.

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013