La clausola di pantouflage nella legge anticorruzione

La legge n. 190/2012, ha inserito all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter.

L’art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell’Amministrazione.

Il divieto di pantouflage o revolving doors intende prevenire uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pubblico.

Il divieto si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi.

In particolare, l’intenzione del legislatore, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione è quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La presente procedura è parte integrante del Modello Organizzativo DISMA: si invitano tutte le maestranze a prenderne debita nota.

Il R.P.C.T.

(f.to in originale)